Whistleblowing

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

 

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.

 

Ambito di applicazione oggettivo.

Con riferimento alle violazioni oggetto di possibile segnalazione, va innanzitutto rilevato che il decreto legislativo comprende anche le violazioni del diritto nazionale (facoltà consentita dalla Direttiva UE), con alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari

L’art. 3 del decreto legislativo prevede una lista ampia di soggetti giuridici, sia del settore pubblico (art. 2, lettera p) che del settore privato (art. 2, lettera q), a cui si applica la normativa. Si tratta di una delle novità introdotte con il recepimento della direttiva.

canali di segnalazione che il decreto legislativo prevede sono tre:

  • Segnalazioni interne;
  • Segnalazioni esterne;
  • Divulgazioni pubbliche;

 

Ambito di applicazione soggettivo.

Sul piano soggettivo, garantite della tutela sono le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto stesso.

Va sottolineato che le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

 

Le segnalazioni interne

Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne sono volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

 

Le segnalazioni esterne.

L’articolo 6 del Decreto legislativo stabilisce le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, mentre l’articolo 7 indica l’ANAC quale autorità competente per tali segnalazioni, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza.

 

Obbligo di riservatezza e misure di protezione.

Il decreto legislativo prevede norme specifiche in tema
di riservatezza dell’identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica il capo III alle misure di protezione.

Nello specifico, l’art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l’art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.

V.D.S. S.r.l., in conformità con il D.Lgs. 24/2023 e con la disciplina del D.lgs 231/2001, nonché del Regolamento UE 679/2016, ha predisposto canali di segnalazioni interna (più approfonditamente descritti nel Protocollo Whistleblowing allegato) che consentano di garantire la riservatezza del segnalante e la tutela dello stesso da possibili ritorsioni, attuando le misure di protezione necessarie.